I vigili sequestrano 2,92 euro a tre accattoni
Tre distinte confische; 0,70 euro, 0,92 euro e 1,30 euro nel corso del 2013: per incassare la misera cifra sono serviti tre verbali e due ordinanze
PERGINE. “Divieto di mendicare” recita il nuovo regolamento di Polizia urbana di Pergine, ma anche quello in vigore in precedenza. Dal rendiconto 2014 sull’attività del corpo di polizia locale, sono emersi 37 casi di accattonaggio. Analoga attività anche nel 2013 e in tre casi era stato confiscato quanto avuto in elemosina.
Ne parla una recente ordinanza, firmata dal comandante Andrea Tabarelli, e denominata archiviazione dei verbali che risalgono a oltre un anno dalla loro compilazione e che a questo punto si stanno rivelando particolarmente costosi per la pubblica amministrazione, oltre che interessanti per la materia trattata.
Emerge, infatti, che sono state confiscate e sequestrate le somme di denaro indicate nei verbali (numero 27/a, 31/a e 32/a) rispettivamente di: 0,70, 0,92 e 1,30 euro. Lo stesso provvedimento autorizza «il versamento sul conto di Tesoreria comunale di Pergine di dette somme confiscate pari ad euro 2,92 (due/92 centesimi) con causale “somme sequestrate a persone che svolgevano illecita attività di accattonaggio».
Gli episodi si possono così riassumere: il vigile “becca” l’accattone, chiede generalità, compila il verbale, confisca la somma, la sanzione non viene pagata, torna in ufficio, altre pratiche di accertamento. Poi, a distanza di oltre un anno, nuove pratiche: con ordinanza si autorizza il versamento nelle casse comunali con gli atti e le azioni conseguenti. Ordinanza di archiviazione dei verbali “non consegnabili” compresa. Il tutto, in questo specifico caso, per l’”ingente” somma di 2,92 euro. C’è da capire a quanto ammontano le risorse usate. Anche perché, dal provvedimento di archiviazione citato, e con il tipico burocratese, ma non poteva essere altrimenti, emergono considerazioni-motivi dell’archiviazione oltre a una sorta di consapevolezza determinata dalla regolamento stesso.
Si legge: riguardano soggetti che o non è stato possibile identificare (per assenza di documento di identità), o che hanno dichiarato di non avere fissa dimora, ovvero, quand’anche identificati, risultano residenti in paesi extracomunitari o in paesi comunitari nei quali comunque la procedura di notifica della violazione risulterebbe oggettivamente infruttuosa; non vi è la possibilità di concludere validamente e proficuamente la procedura di escussione della sanzione; considerate efficienza, efficacia ed economicità della azione amministrativa e rilevata l’opportunità di non procedere alla notificazione di provvedimento di ingiunzione di pagamento a carico dei soggetti indicati, in quanto il costo sostenuto per ciascun provvedimento per la sua riscossione coattiva rimarrebbe ad esclusivo carico di questo ente, stante la pressoché totale certezza circa il mancato introito relativo alla sanzione commessa; per evitare un danno certo alla pubblica amministrazione, consistente nell’equivalente economico pari al costo del lavoro degli addetti amministrativi del Comando e del costo da rimborsare alla società Trentino Riscossioni spa cui è stato affidato il servizio di riscossione ordinaria e coattiva delle sanzioni