il caso

Costretta a pagare gli studi del figlio

Voleva che il figlio dopo le superiori andasse a lavorare, ma il Tribunale l’ha condannata a pagare metà delle spese di mantenimento all’Università del ragazzo. 



TRENTO. Voleva che il figlio dopo le superiori andasse a lavorare, ma il Tribunale l’ha condannata a pagare metà delle spese di mantenimento all’Università del ragazzo. E’ successo a una donna della Valsugana che dovrà versare al ragazzo la metà delle spese straordinarie, incluse le spese mediche e, soprattutto, quelle per gli studi, come iscrizione all’università, libri, trasporto e vitto e alloggio nella città universitaria in cui il ragazzo vive. Non solo la donna è stata anche condannata a pagare le spese per un totale di 4 mila euro. E pensare che la donna chiedeva, in sede di sentenza di divorzio, un assegni di mantenimento di 300 euro al marito pensionato che prende appena 900 euro al mese. L’uomo, difeso dall’avvocato Claudio Tasin, si era opposto alla richiesta e aveva fatto presente che già si era accollato le spese di mantenimento del figlio. Nella memoria, il legale, aveva anche aggiunto che fino a quel momento aveva mantenuto totalmente il figlio all’università e che la spesa stava diventando non più affrontabile in considerazione che era andato in pensione e percepiva 900 euro. La coppia è separata consensualmente dal 2006 e il figlio da allora vive con il padre.

Il Tribunale presieduto dal giudice Roberto Beghini prima ha dichiarato il divorzio tra i due con sentenza del 2016. Poi lacausa è andata avanti per la definizione dell’aspetto economico. Inizialmente la donna aveva chiesto un assegno di mantenimento per sé di 300 euro al mese. Già in istruttoria, però, era ermerso che la donna convive con un altro uomo ormai da anni e che da questa unione è nato un bambino. Una situazione che elimina qualsiasi diritto all’assegno divorzile.

Il Tribunale, poi, ha analizzato la richiesta del padre di far partecipare l’ex moglie alle spese universitarie del figlio. L’uomo ha spiegato di volersi accollare le spese di mantenimento ordinarie, ma non di non essere in grado di pagare tutti gli studi. L’ex moglie ha ribattuto di essere disoccupata e di non poter dare nulla per pagare gli studi del figlio. I giudici hanno osservato che la donna, tra l’altro molto più giovane del padre, non si può esimere dagli obblighi nei confronti del figlio. Lo stato di disoccupazione, infatti, per la giurisprudenza non coincide con l’incapacità economica a mantenere i figli. Così la donna dovrà pagare il 50% di tutte le spese, compresi vitto, alloggio e trasporti del ragazzo che vive fuori e quindi costa di più. (u.c.)













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