Orsi e lupi, il Governo valuta una norma per lasciare libertà decisionale a Trento e Bolzano
Fugatti e Kompatscher oggi al Consiglio dei ministri sul tema dei grandi carnivori: «Autonomia nell'azione come abbiamo chiesto fin dall’inizio». Modifiche anche ai regolamenti sull'assetto urbano e paesaggistico
ROMA. Il Governo intende valutare una norma primaria che possa consentire alla Province autonome di Trento e Bolzano di intervenire tempestivamente nei confronti di lupi “laddove non sia garantita la pubblica sicurezza”.
Lo comunica la Provincia di Trento in una nota. È quanto emerso dall’incontro di oggi, 18 settembre, tra i presidenti di Trentino e Alto Adige, Maurizio Fugatti e Arno Kompatscher, e il Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi, dove si è discusso anche della presenza dei grandi carnivori in regione.
“Alla presidente Meloni e a tutti i ministri presenti ho spiegato che anche alla luce delle ultime decisioni dei tribunali amministrativi regionali sugli episodi che vedono protagonisti gli orsi, difficilmente riusciamo a garantire la sicurezza pubblica” ha dichiarato al termine del Cdm il presidente della Provincia di Trento con riferimento alle ripetute bocciature, da parte dei giudici amministrativi, dei decreti di abbattimento da lui promossi.
“Siamo quindi soddisfatti della risposta del Governo perché, se concretizzata, offre al nostro territorio la possibilità di far valere la propria autonomia nella gestione della sicurezza pubblica nei confronti di orsi e lupi come abbiamo sempre chiesto fin dall'inizio” ha aggiunto Fugatti.
In Cdm è stata inoltre approvata una norma di attuazione in tema di urbanistica ed edilizia, che consentirà di introdurre deroghe alla disciplina statale delle distanze: in particolare, sull'intero territorio provinciale sono esclusi dal computo della distanza tra fabbricati e dai confini le sporgenze dei fabbricati medesimi, quali sporti di gronda, balconi, scale aperte ed altri elementi, anche decorativi, fino alla misura di 1,50 metri, e comunque nella misura massima, in ogni caso non superiore a 2 metri, stabilita dalle disposizioni normative o amministrative provinciali e comunali, nonché i dispositivi di isolamento termico dei prospetti e delle coperture degli edifici e quelli connessi ad interventi di adeguamento o di miglioramento antisismico realizzati in osservanza delle predette disposizioni normative e amministrative provinciali e comunali.