L’Oipa conferma, i lupi della Val Venosta “salvi” almeno fino al 24 settembre
La trattazione della domanda cautelare contenuta nel ricorso delle associazioni verrà trattata il 24 settembre, come da scelta del presidente del Tribunale di Bolzano
IL RICORSO Riconosciute le circostanze "gravi ed urgenti"
IL CASO L'ordinanza per abbattere i lupi è arrivata per "prelevare" due esemplari: in Val Venosta 30 capi di bestiame morti, 9 attacchi
BOLZANO. Dopo l'accoglimento dell'istanza cautelare ante causam, presentata dall'avvocato Aurora Loprete su mandato delle associazioni Leal, Leidaa, Oipa e "Zampe che danno una mano" per chiedere la sospensione dell'autorizzazione all'abbattimento di due lupi in Val Venosta firmata il 9 agosto dal presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, la presidente del Tribunale amministrativo di Bolzano, con proprio decreto, ha fissato oggi la trattazione della domanda cautelare contenuta nel conseguente ricorso delle stesse associazioni al 24 settembre. Fino a quella data, circa due settimane prima del limite indicato nell'autorizzazione per effettuare gli abbattimenti, la validità del provvedimento è sospesa. Ad adiuvandum interverrà l'associazione Green Impact.
Nel ricorso si sostiene che “la misura adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano viola sia la direttiva habitat che gli articoli 9 e 117 della Costituzione ed è viziato per difetto di presupposti e di istruttoria, per insufficienza della motivazione, per mancata applicazione del principio di proporzionalità e gradualità. In particolare, l'autorizzazione di Kompatscher dà per scontato che il prelievo di due lupi "casuali" metta fine alle predazioni, mentre sono del tutto ignoti gli effetti di uccisioni indiscriminate sui branchi di lupi”.
L'Ispra, interpellata dalla Provincia, ha poi rilevato che non si sa come siano stati individuati i criteri per il "prelievo" introdotti dalla sottostante legge provinciale e che tali criteri non definiscono la dimensione dell'area oggetto del danno agli allevatori. Quindi è impossibile "valutare adeguatamente la sussistenza del primo requisito richiesto dalla norma comunitaria" per poter derogare alla regola della protezione della specie, cioè la gravità dei danni.