La Corte d’appello di Trento: «Il contratto di lavoro in corso non può essere modificato dalla legge». La Uil Scuola esulta
Il segretario del sindacato Pietro Di Fiore: «Segnale importante, soprattutto ora che tratta per il nuovo contratto del pubblico impiego, che comprende anche i lavoratori della scuola»
TRENTO. Arriva dalla Corte d’appello di Trento una sentenza che segna un precedente legale di valore nazionale: in data 14 marzo, il Tribunale di seconda istanza, Sezione Lavoro, con sede a Trento ha sostanzialmente decretato che il contratto di lavoro ha un valore prevalente su eventuali modifiche legislative che puntano alla modifica dei trattamenti lavorativi in corso di validità. La contrattazione rimane dunque l’elemento centrale nella regolazione del rapporto di lavoro. In parole più semplici, se un datore di lavoro pubblico (ad esempio, lo Stato o la Provincia) intende introdurre per legge modifiche in grado di annullare l’attuazione di un contratto esistente, il contratto in vigore prevale sulle modifiche di legge.
La decisione della Corte d’appello di Trento interviene sul caso sollevato dalla Uil Scuola Nazionale, che contestava l’applicazione della cosiddetta “Buona scuola” (Legge n. 107/’15 ) come prevalente su quanto stabilito nei contratti della scuola in vigore. I giudici di Trento hanno dato ragione alla Uil Scuola che da sempre sosteneva la non applicabilità automatica della nuova norma a fronte dell’esistenza di un contratto in vigore. La vittoria del sindacato è sancita anche dal fatto che il giudice ha posto le spese processuali interamente a carico del Ministero.
La decisione della Corte è stata accolta con soddisfazione anche dalla Uil del Trentino. Il segretario di Uil Scuola del Trentino Pietro Di Fiore indica nella sentenza della Corte un precedente importante: «Si stabilisce che il contratto in vigore ha sostanzialmente un valore di legge e la politica non può intervenire modificando le leggi facendo in quel modo decadere i contratti. È un segnale importante, soprattutto ora che in Trentino si sta per iniziare la contrattazione, molto attesa, che porterà alla formalizzazione del nuovo contratto del pubblico impiego, che comprende anche i lavoratori della scuola. È la conferma che la strategia della Uil, che ha portato queste tematiche davanti ai giudici, è quella vincente».
Entrando nello specifico della vicenda giudiziaria che ha portato alla sentenza, essa ruotava attorno al riconoscimento della natura contrattuale della mobilità del personale destinato alle scuole italiane all’estero, già riconosciuta in prima istanza dal Tribunale di Trento. La legge della “Buona Scuola”, o meglio i suoi decreti attuativi, prevedevano una permanenza all’estero non superiore a due periodi di sei anni scolastici ciascuno, intervallati da almeno 6 anni di effettivo servizio in territorio nazionale. La sentenza riconosce come prevalente il successivo intervento contrattuale che, derogando alla legge, prevede una disciplina migliorativa per i lavoratori.