Scoiattoli rossi, un decreto per salvarli dall’estinzione
Minacciati dalla diffusione dei roditori americani, più resistenti e invasivi. Ora il governo ha deciso di vietarne l’allevamento, il commercio e la detenzione
TRENTO. Per salvaguardare gli scoiattoli rossi autoctoni e la biodiversità si sono mossi i ministri Clini, Catania e Passera. Dopo che Enpa e Lav avevano chiesto più volte un provvedimento per fronteggiare il preoccupante decremento numerico delle popolazioni di scoiattoli rossi autoctoni (Sciurus vulgaris) causato dal rilascio nell'ambiente di scoiattoli alloctoni - evitando però piani di eradicazione che prevedano l'abbattimento degli alloctoni - è stato emanato il decreto con cui i Ministri dell'Ambiente, delle Politiche agricole e dello Sviluppo economico vietano l'allevamento, il commercio e la detenzione dello scoiattolo grigio, lo scoiattolo di Pallas e lo scoiattolo volpe. Netta la soddisfazione espressa dalle due associazioni per un provvedimento di buon senso, che va alla fonte del problema tenendo conto "del ruolo prioritario che il commercio può assumere nella loro diffusione nell'ambiente naturale".
Finora si puntava alla loro eradicazione (termine edulcorato per la loro uccisione ndr) attraverso estemporanee campagne di abbattimento, ma si consentiva nel contempo che specie invasive venissero vendute e acquistate liberamente. Continuando a permetterne la commercializzazione, cui molto spesso segue la fuga o, peggio, l'abbandono nell'ambiente, i tentativi di sterminarli si rivelerebbero inutili, privi di risultati oltre che crudeli. In forza del decreto, entro 90 giorni dall’entrata in vigore (è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.28 del 2-2-2013) chi detenga esemplari di scoiattoli alloctoni (appartenenti alle specie Sciurus carolinensis, Callosciurus erythraeus e Sciurus niger) deve farne denuncia presso gli uffici del Cites. All'obbligo di denuncia si è tenuti anche entro dieci giorni dalla eventuale nascita di nuovi esemplari, oppure dall'acquisto entro il termine di sei mesi di specie alloctone introdotte in Italia antecedentemente all'entrata in vigore del decreto o entro sessanta giorni dall'entrata in vigore. Per le violazioni si applicano le sanzioni previste dalla legge 7 febbraio 1992 n.150, articoli 727 comma 1 (abbandono di animali) e 733 bis (danneggiamento di habitat). Si spera che le nuove norme mettano un freno al rilascio di animali non autoctoni nel territorio, per poter continuare a godere delle evoluzioni e dei voli da un albero all'altro del folletto rosso dei boschi (Sciurus vulgaris), mentre la nostra perplessità sorge alla lettura dell'esenzione dal rispetto del decreto anche a strutture che nulla hanno a che vedere con la filantropia o il protezionismo, quali gli zoo e i circhi.