Saldi, tutti i consigli per evitare i «bidoni»
Trento, le avvertenze del Centro ricerca e tutela consumatori per chi va a caccia dell’affare e vuole evitare brutte sorprese
TRENTO. Sebbene in Trentino il periodo dei saldi sia stato liberalizzato ormai da anni, in realtà le svendite in provincia, stanno iniziando proprio in questi giorni.
Il Centro ricerca e tutela consumatori ha preparato il suo decalogo. «Innanzitutto ricordiamo che in occasione delle svendite i prodotti venduti non dovranno essere solo esenti da vizi e difetti di qualsiasi tipo, ma dovranno anche essere "conformi" agli annunci pubblicitari che li riguardano», avverte il Crtcu in una nota. Per quanto riguarda le indicazioni del prezzo scontato, esse dovranno riportare tre elementi: il prezzo di vendita originario, il ribasso del prezzo espresso in percentuale e il nuovo prezzo di vendita, scontato».
Ma ecco tutti i consigli ai consumatori. Quella che gia in precedenza era definita "offerta speciale", a fine stagione dovra essere ulteriormente scontata.
Attenzione alla distinzione, prevista dalla legge, tra "merce in saldo" e "merce ordinaria".
I prezzi pubblicizzati devono essere praticati nei confronti di tutti gli acquirenti senza distinzione alcuna, senza limitazioni di quantita e senza abbinamento di vendite, fino ad esaurimento delle scorte. Dell'esaurimento delle scorte il pubblico deve essere chiaramente informato con avviso posto all'esterno del negozio.
Puo capitare che nella ressa e confusione, i cartellini dei prezzi delle merci esposte finiscano per essere scambiati tra di loro. Per questo si raccomanda sempre di controllare l'etichetta prima di pagare.
Anche per le svendite di fine stagione vale il consiglio di conservare accuratamente lo scontrino di cassa o la fattura, che potranno tornare utili nel caso di eventuali reclami nei confronti del commerciante o nel caso della denuncia di un danno.
Secondo quanto previsto dalla legge di stabilita 2016, i commercianti, gli artigiani e i liberi professionisti hanno l'obbligo di accettare pagamenti dai propri clienti anche tramite carte bancomat e di credito.
I commercianti non sono tenuti a ritirare i prodotti che non risultino difettosi; questo sia durante il periodo delle svendite che durante la stagione normale. Se lo fanno e solo per cortesia. La sostituzione di merce acquistata in svendita, che non presenta difetti, e per lo piu esclusa espressamente dal venditore. Per chi desidera comunque usufruire dell'eventuale sostituzione della merce acquistata, sarebbe opportuno farselo indicare espressamente dal commerciante sullo scontrino di cassa o sulla fattura.
I prezzi ridotti non "riducono" anche i diritti dei clienti. Anche nel caso di prezzi superscontati, il cliente ha sempre diritto di ricevere merce priva di difetti. Qualora venga posto in vendita un articolo a prezzo scontato, perché magari e un po' sporco o perche presenta ombreggiature di colore, tali imperfezioni devono essere indicate assolutamente o fatte presenti al compratore. Il cliente può presentare reclamo anche in un momento successivo all'acquisto per qualsiasi vizio o imperfezione che non siano stati segnalati espressamente dal negozio. Il periodo entro il quale si puo far valere la garanzia per eventuali difetti del prodotto e di due anni a partire dalla data dell'acquisto; il difetto va denunciato entro 60 giorni dalla sua scoperta. Nei primi 6 mesi dall'acquisto l'onere di provare che il difetto non era presente al momento della vendita, e a carico del venditore. Una volta denunciato il difetto, il consumatore ha tre possibilita: tenersi l'articolo difettoso, chiedendo una riduzione di prezzo, accettare una sostituzione con un capo privo di imperfezioni, insistere per avere la restituzione del prezzo pagato. Il consumatore non e obbligato ad accettare in nessun caso un buono.
Qualora si ritenesse che il commerciante stia mettendo in atto una pratica commerciale scorretta o una pubblicità ingannevole, ci si può rivolgere, con una segnalazione, all’Antitrust, www.agcm.it oppure direttamente al Crtcu.