Per gli anarchici arrestati cade l’accusa di terrorismo
La decisione. Per il tribunale del riesame non ci sono elementi per suffragare l’eversione Ma per i giudici devono restare in carcere perché è concreto il pericolo di recidiva del gruppo
Trento. Non si può configurare come un’associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico e non vengono ravvisate condotte con finalità di terrorismo. così scrive il tribunale del riesame in relazione ai sette anarchici trentini arrestati nell’ambito dell’operazione «renata». ma c’è un concreto pericolo di recidiva e per questo devono restare in carcere. sono 18 le pagine di motivazione del riesame che sono state depositate ieri e che rappresentano una lunga disamina dell’ordinanza che ha fatto scattare gli arresti lo scorso 19 febbraio e della memoria che è stata depositata dalle difese. che non possono che accogliere positivamente la cancellazione di tutti i riferimenti penali al terrorismo e all’eversione.
Associazione sovversiva
«Nessuna delle condotte è dotata dell’idoneità concreta ad operare un reale impatto intimidatorio sulla popolazione, tale da ripercuotersi sulle condizioni di vita e sulla sicurezza dell’intera collettività. E solo in tali condizioni lo Stato potrebbe sentirsi coartato nelle sue decisioni». Così scrive il Riesame concludendo che, al momento, la qualificazione giuridica della fattispecie associativa debba essere ricondotta a quella della “semplice” associazione sovversiva.
Terrorismo
Per quanto riguarda la contestazione del 280 bis (atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi), il tribunale del Riesame evidenzia come i reati fine, sono sì delitti puniti dal codice penale, ma manca l’idoneità della condotta «a costringere i pubblici poteri o un’organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto». E manca anche il grave danno al Paese, intendendo come “grave danno” un «evento di natura e di portata macroscopiche, tale da colpire gli interessi fondamentali della collettività e da costituire potenziale lesione di beni primari e essenziali». Insomma, ci sono i reati ma non c’è, per il Riesame, la finalità propria del terrorismo.
Pizzini e benzina
Nelle motivazioni si legge anche che gli atteggiamenti “particolari” che sono stati evidenziati in ordinanza, dalle comunicazione con pizzini poi bruciati, al cellulare sistematicamente lasciato a casa in coincidenze con determinati fatti, ai pieni di benzina simulati per coprire il fatto che si stia riempendo una tanica, sono di fatto un surplus informativo. «Il singolo gesto - si legge - in prima approssimazione potrebbe sembrare solo strano e stravagante ma assume una diversa connotazione se valutato insieme ad altri fatti e circostanze dotate a loro volta di specifici significati.
Reiterazione
Per il Riesame non può essere accolta la richiesta delle difese (Mattei con de Bertolini e Giudiceandrea) della scarcerazione perché c’è un oggettivo pericolo. «Si condividono - si legge - almeno allo stato le considerazioni espresse nell’ordinanza di custodia cautelare circa il concreto pericolo di recidiva specifica, che emerge dalla serrata operatività sul territorio del loro “gruppo”, dalla sua indubbia capacità di organizzazione e di mobilitazione, nonché dalla rete di contatti con gruppi consimili anche a livello internazionale». Un pericolo che per i giudici del Riesame si evince in particolare «dall’impressionante quantità di condotte illecite riconducibili all’associazione di appartenenza e comunque, per i soggetti non gravati dal reato associativo, dalla costante immersione in un contesto che, pur propugnando idee e scopi talvolta di notevole impatto etico e politico, sovente trascende in prassi indegne di un comune sentire democratico e popolare».
Alta sicurezza
Da capire ancora se la decisione del Riesame porterà anche il venir meno della reclusione di quelli in carcere (una è ai domiciliari) in strutture carcerarie ad alta sicurezza. Come previsto per chi è accusato di associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.