Contravvenzioni

Multe all'estero, ora si pagano

L'Italia ha recepito il decreto sul reciproco riconoscimento sulle sanzioni pecuniarie in Europa 



TRENTO. Da ora in poi i Paesi dell'Europa nei quali si è incorsi in una multa, possono esigere il pagamento. Il Crcu (Centro ricerca e tutela dei consumatori)  fa sapere infatti che a marzo 2016 anche l'Italia ha recepito con il decreto legislativo n. 37 del 2016, l'attuazione della decisione quadro 2005/214/Gai sull'applicazione negli Stati Membri dell'Unione Europea del principio di reciproco riconoscimento delle sanzioni pecuniarie. Il Centro Europeo Consumatori (Cec) spiega cosa cambia per il cittadino italiano a cui viene elevata da un'autorità estera una contravvenzione stradale.

Per prima cosa, il Cec consiglia di leggere attentamente la lettera, controllando che i dati indicati, ora e luogo della presunta infrazione, corrispondano al periodo in cui ci si trovava all'estero. Nella stessa lettera inoltre devono essere indicate le modalità di pagamento ed i termini, la procedura da seguire e l'autorità a cui inoltrare l'eventuale ricorso. Prima che la decisione quadro sul riconoscimento delle sanzioni pecuniarie venisse attuata, le consulenti del Cec (ufficio di Bolzano) riferivano al consumatore italiano che un'eventuale contravvenzione proveniente dall'estero, seppur legittima, non sarebbe potuta passare alla fase dell'esecuzione finché l'Italia non avesse recepito tale decisione quadro.

Inoltre, il  Centro avvertiva i consumatori della possibilità di dover versare l'importo dovuto qualora ci si fosse recati nuovamente nel paese che aveva emesso la contravvenzione. Da marzo di quest'anno, dunque, con l'attuazione della decisione quadro, non vi è più alcun ostacolo all'eseguibilità delle contravvenzioni estere: pertanto, le contravvenzioni saranno innanzitutto riconosciute in Italia e poi potranno anche essere eseguite. Ciò significa che saranno prese tutte le misure idonee a recuperare tale importo dal patrimonio del contravventore, qualora questi risieda ovvero possegga beni o redditi in Italia.

I verbali di accertamento di un'autorità di polizia estera devono essere notificati secondo le norme del paese nel quale è avvenuto l'accertamento. Pertanto per la notifica potrebbe essere sufficiente anche solo la posta ordinaria (non raccomandata), come previsto in alcuni paesi dell'Ue.Se l'importo è inferiore a 70,00 euro, la Corte d'appello può decidere di rifiutare il riconoscimento. Una volta operato il riconoscimento della sanzione pecuniaria, la sua esecuzione viene disciplinata dalle norme vigenti in Italia.













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