La legge vieta contributi “occulti” a partiti e candidati
TRENTO. L'articolo 7 della legge 195 del 1974 vieta i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società private in favore di partiti o loro articolazioni...
TRENTO. L'articolo 7 della legge 195 del 1974 vieta i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società private in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio. Divieti che sono estesi dall'articolo 4, della legge 659 del 1981 ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma un modo erogati, anche indirettamente, fra gli altri, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali. E ai candidati.