LA SENTENZA

Investe il bimbo che attraversa la strada all’improvviso, condannato

Fa discutere il riconoscimento di responsabilità di un automobilista per un incidente stradale “imprevedibile”



TRENTO. Quando si investe un bambino, anche se ha attraversato la strada all’improvviso e fuori dalle strisce pedonali, si ha sempre una parte di torto. Lo ha stabilito il tribunale di Trento con la sentenza 1053, una pronuncia che sta facendo discutere in tutti i siti di diritto.

Nel caso specifico, un automobilista trentino, aveva investito un bambino di 9 anni che si trovava sul marciapiede e poi aveva attraversato all’improvviso senza guardare. Il bambino riportò un grave trauma cranico. Il Tribunale ha riconosciuto una responsabilità parziale del 30 per cento a carico dell’automobilista.

I giudici hanno stabilito che la possibilità di avvistare il bambino in fase di attraversamento in tempo utile per poter adottare una manovra d’emergenza, o la possibilità di osservarne tempestivamente i movimenti in modo da coglierne l’intenzione di effettuare un attraversamento anomalo, segnano la differenza fra l’affermazione o l’esclusione di una responsabilità (concorrente) dell’automobilista. Il tribunale ha aggiunto che la presenza di bambini sul marciapiede deve sempre mettere in allarme l’automobilista che non può limitarsi a seguire le comuni regole di prudenza dovendo sempre prevedere un possibile comportamento imprudente.

Infatti, secondo i giudici, ove la bicicletta fosse stata condotta da un adulto, o quanto meno da un ragazzo si dovrebbe senz’altro pervenire ad un’esclusione della responsabilità del conducente. Ma siccome si trattava di un bambino di nove anni, l’automobilista non poteva non tener conto della massima di comune esperienza secondo la quale i bambini non sono normalmente in grado di valutare i pericoli inerenti la circolazione stradale e sono inoltre soliti creare ed esporsi a situazioni pericolose. Da qui, l’affermazione della responsabilità al 30 per cento, con proporzionale condanna alla risarcimento dei danni.













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