«Il lavoro precario vale come quello a tempo indeterminato»
La sentenza. Accolto il ricorso di un’insegnante a cui, passata di ruolo, era stato riconosciuto solo una parte del tempo determinato. Alla lavoratrice un risarcimento di 10 mila euro
Trento. Il lavoro dell’insegnante a tempo determinato equivale a quello dell’insegnante a tempo indeterminato. E quindi l’anzianità maturata quando i contratti erano precari, va conteggiata in toto. Così il giudice del lavoro di Trento che ha condannato la Provincia a pagare ad una professoressa di scuola secondaria 9.711,61 euro più relativi interessi.
È soddisfatto Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief: «Abbiamo sempre sostenuto che i precari svolgono il medesimo servizio dei colleghi di ruolo, impegnando le stesse competenze e professionalità. E che non vi erano ragioni oggettive che consentivano di prediligere l’accesso ai ruoli per concorso rispetto ad altre procedure di reclutamento: discriminare i precari è una pratica ottocentesca, che non è possibile più tollerare: i giudici lo hanno evidenziato. E una delle cause-madri, lo ha confermato in pieno».
La questione.
L’insegnante era entrata di ruolo nel settembre del 2011 ma vantava un pregresso importante di contratti a tempo determinato nella scuola trentina. Come scrive il giudice in sentenza «i rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui la ricorrente è stata parte, hanno avuto una durata mai inferiore a 11 mesi e 19 giorni e ben sette su otto una durata annuale». Ma quando entra di ruolo, le vengono riconosciuti 7 anni e nove mesi di anzianità e non 9 anni. Una differenza non da poco visto che a 9 anni scatta un’anzianità e quindi un aumento di stipendio.
Il ricorso.
Il punto centrale del ricorso è stato sul riconoscimento totale dell’anzianità della professoressa e quindi con effetti anche sul prossimo scatto di anzianità che sarebbe stato previsto dalla Provincia per il 2021 ma che secondo la ricorrente deve invece diventare effettivo dal prossimo settembre. Un riconoscimento che le darebbe diritto anche agli arretrati
La sentenza.
Secondo il giudice « i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive». E che «deve ritenersi compiutamente accertato che la ricorrente, allorquando lavorava in qualità di docente a tempo determinato, eseguiva pressoché le medesime prestazioni svolte dai docenti a tempo indeterminato».