Stop ai cani alla catena, ecco le nuove regole in Trentino
I criteri approvati dalla giunta: strumenti di contenzione autorizzati per i cani da guardiania, nel corso di attività o sport cinofili, ma sempre per un periodo limitato
TRENTO. La giunta provinciale di Trento, riunita oggi (7 luglio) a Livo in valle di Non, ha approvato – su proposta dell’assessora Stefania Segnana – i criteri per la custodia alla catena degli animali d’affezione, per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza.
Le regole individuate specificano l'utilizzo della catena che, in base alla legge 4/2012, è vietata salvo che per ragioni sanitarie, documentabili e certificate dal veterinario curante, o per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza.
"I criteri approvati oggi sono stati condivisi con la Federazione provinciale allevatori e la Commissione provinciale per la protezione degli animali d’affezione, nella quale è rappresentata anche la componente delle associazioni che operano a tutela degli animali sul territorio provinciale, oltre ad aver ricevuto parere favorevole dalla IV Commissione permanente del Consiglio provinciale”, commenta Segnana.
Qui di seguito le situazioni nelle quali per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza è consentita la custodia degli animali d’affezione alla catena o altro strumento di contenzione simile:
i cani da guardiania utilizzati per la protezione degli animali detenuti nei momenti in cui non svolgono l’attività di sorveglianza e in tutti i casi in cui sia necessario per assicurare l’incolumità di terzi;
i cani utilizzati nel corso di attività cinotecnica esclusivamente durante l'attività;
i cani che partecipano a manifestazioni, esposizioni e rassegne cinofile esclusivamente nel contesto delle stesse;
i cani che svolgono sport cinofili, esclusivamente nel contesto di tali discipline sportive;
i cani da soccorso e in dotazione alle Forze dell’ordine, alle Forze armate, alla Protezione civile e ai Vigili del fuoco in tutti i casi ritenuti necessari dal proprio conduttore;
gli animali d’affezione nel caso in cui le abituali strutture di custodia degli stessi necessitino di interventi di riparazione/manutenzione/sostituzione, per il tempo strettamente necessario all’esecuzione di questi interventi e comunque non oltre 30 giorni;
gli animali d’affezione in situazioni contingibili e urgenti per assicurare l’incolumità di terzi.
"La catena o altro strumento di contenzione simile, utilizzata nei casi sopra indicati, deve assicurare agli animali un adeguato accesso all’acqua di abbeverata, all’alimento e un riparo dal sole e dalle intemperie.
Gli strumenti di contenzione, ancorché utilizzati per ragioni urgenti e temporanee di sicurezza, devono comunque avere peso e dimensioni adeguate agli animali sui quali vengono utilizzati e avere una lunghezza tale da assicurare agli animali la possibilità di coricarsi, giacere, alzarsi e accudire se stessi senza difficoltà”.
Inoltre gli strumenti di contenzione devono comunque avere una lunghezza non inferiore ai 4 metri, essere muniti alle loro estremità di due moschettoni rotanti ed essere agganciati ad una altezza massima da terra pari a un metro, adeguando la stessa all’altezza del cane.
Nel caso in cui per motivate esigenze l’animale debba rimanere legato per più di 12 ore continuative nell’arco della giornata deve sempre essere assicurato un momento di sgambamento.