LAVORO

Stagionale torna in patria e chiede la disoccupazione, ottenuta

Lavoratrice stagionale russa vince la causa contro la Provincia che le aveva revocato l'assegno di disoccupazione



BOLZANO. Anche se una lavoratrice stagionale si assenta temporaneamente dopo la fine della stagione per recarsi al proprio paese d'origine, non può essere revocato lo status di disoccupazione.

Una sentenza del giudice Giulio Scaramuzzino, boccia l'annullamento dell'assegno di disoccupazione deciso dalla ripartizione lavoro della Provincia a carico di una lavoratrice stagionale di origine russa di un hotel della Val Pusteria.

La sentenza conferma, si legge in una nota, la linea «sempre sostenuta dalla Fisascat SgbCisl e da chi contesta la procedura della Provincia sulla revoca dello stato di disoccupazione ai lavoratori stagionali del turismo». I

l giudice, riferisce l'organizzazione sindacale, «ha sottolineato che il domicilio e quindi l'indirizzo da comunicare all'Ufficio del lavoro sono quelli in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi, in questo caso l'hotel in Pusteria».

La Provincia è stata condannata ad annullare l'ordinanza di revoca dello stato di disoccupazione e al pagamento delle spese processuali. 













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