Elezioni comunali in Trentino Alto Adige: ecco perché il Tar ha bocciato il ricorso su tutta la linea
Le motivazioni della sentenza del Tribunale amministrativo che ha confermato il 4 maggio come data delle consultazioni, nonostante l’opposizione di alcuni sindaci
LA SENTENZA Ricorso respinto
LE REAZIONI Fugatti e Kompatscher soddisfatti
TRENTO. Il Tar di Trento ha bocciato su tutta la linea il ricorso presentato dal sindaco di Pergine Valsugana, Roberto Oss Emer, assieme ai sindaci Clelia Sandri (San Michele all'Adige), Andrea Brugnara (Lavis), Giovanna Chiarani (Drena), e degli assessori comunali Lorenzo Pozzer, Elisa Bortolamedi e Franco Castellan, contro il decreto del presidente della Regione, Arno Kompatscher, per l'indizione delle elezioni amministrative in Trentino Alto Adige il prossimo maggio.
Il collegio, presieduto dalla giudice Alessandra Farina, nella sentenza ha rilevato come il "principio che il periodo del mandato dei consiglieri comunali e dei sindaci dura un quinquennio" non debba essere concepito "in termini rigidi ed inderogabili", in quanto la "normativa vigente ammette in via ordinaria dei margini di flessibilità per poter far svolgere le elezioni anche prima della data di scadenza del mandato". Inoltre - affermano i giudici - la "contestualità delle elezioni in un'unica data consente infatti il perseguimento di molteplici interessi pubblici, quali il contenimento delle spese necessarie allo svolgimento delle elezioni, l'omogeneità della durata del mandato dei comuni presenti sullo stesso territorio chiamati a dialogare tra loro, e la cristallizzazione ad uno stesso momento degli orientamenti degli elettori suscettibili di variazioni nel corso del tempo".
Anche la motivazione legata al completamento del programma amministrativo presentato agli elettori, avanzata dai ricorrenti, è stata ritenuta "non è condivisibile", se non "manifestamente irragionevole". In ultimo, i giudici, ribadendo come il decreto firmato da Kompatscher costituisca "il legittimo esercizio della potestà legislativa regionale", in linea con le competenze primarie della Regione ad autonomia differenziata, hanno considerato infondata anche la questione di legittimità costituzionale, rilevando come le norme regionali "non comportano la negazione o una compromissione del diritto dei cittadini a partecipare alla gestione degli affari pubblici attraverso delle assemblee elettive".