la sentenza

Il Consiglio di Stato: illegittimo l'ordine di abbattimento dell'orsa F36 (che fu trovata uccisa)

Accolto il ricorso delle associazioni animaliste. Nuova stangata, in ultima sede di appello, per l’ordinanza di Fugatti dello scorso settembre

IL CASO "Uccisa da una fucilata l'orsa F36" trovata morta nelle Giudicarie



TRENTO. É illegittimo il provvedimento con il quale il 7 settembre del 2023 il presidente della provincia autonoma di Trento aveva autorizzato l'abbattimento dell'orsa 'F36' per comportamenti aggressivi nei confronti dell'uomo. Lo ha deciso il Consiglio di Stato con una sentenza con la quale ha accolto i ricorsi delle associazioni animaliste Lndc Animal Protection, Lav e Wwf. Il provvedimento della Provincia di Trento era comunque stato sospeso l'11 settembre del 2023 dal Tar regionale, che aveva disposto la cattura dell'animale e il suo trattenimento in una struttura idonea, e lo stesso tribunale amministrativo aveva dichiarato l'improcedibilità del ricorso qualche settimana dopo quando, il 27 settembre del 2023, l'orsa fu trovata morta a Sella Giudicarie, colpita da arma da fuoco.

Proprio per contestare questa improcedibilità, le associazioni si sono rivolte al consiglio di Stato sostenendo di avere comunque interesse ad una pronuncia nel merito. E il Consiglio di Stato ha risposto.

Per i giudici di Palazzo Spada, il decreto contestato ha erroneamente ricondotto il comportamento dell'animale al massimo livello di pericolosità, escludendo ogni alternativa all'abbattimento. In più, lo stesso decreto "non è rispettoso del principio di proporzionalità… dovendosi sempre ritenere che l'abbattimento rappresenta l'extrema ratio, da disporre solo quando altre soluzioni non sono in astratto ed in concreto praticabili". E, nel caso specifico, la Provincia "ha solo apparentemente valutato e (erroneamente) scartato, l'esistenza e la praticabilità di misure alternative all'abbattimento".

Mentre risultava suo preciso obbligo "valutare ogni misura intermedia tra la libertà e l'abbattimento dell'animale e, quindi, anche l'ipotesi del trasferimento in una struttura diversa da quelle di proprietà della Provincia, eventualmente anche fuori dal territorio regionale o nazionale, che avrebbe realizzato, pur sempre, una forma di captivazione".













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