Superbonus 110: le novità e le proroghe introdotte con la Legge di Bilancio 2021
Il Superbonus 110 è stato prorogato fino al 30 giugno 2022, ma ci sono anche importanti aggiornamenti sulle modalità e sulla tipologia degli interventi ammessi alla detrazione fiscale
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Visto il successo riscosso dal Superbonus 110 e considerati i tempi lunghi che questo tipo di interventi edilizi comportano, la Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020) ha introdotto importanti novità, a partire dai tempi di realizzazione.
Innanzitutto il Superbonus 110 gode di una proroga, che ne prolunga la validità – e quindi anche la possibilità di effettuare i lavori – fino al 30 giugno 2022. Si tratta, tuttavia, di un termine “mobile”, che in determinate situazioni può slittare fino al 31 dicembre 2022 o al 30 giugno 2023.
Ma non solo. Ci sono anche importanti aggiornamenti e novità nei contenuti, che sono riportati nel dettaglio nella guida aggiornata pubblicata qualche giorno fa dall’Agenzia delle Entrate.
Nel Superbonus anche barriere architettoniche e colonnine di ricarica
Fra le principali novità che la Legge di Bilancio ha introdotto nell’ambito del Superbonus 110 ci sono le spese ammesse che possono beneficiare della detrazione. I cosiddetti interventi trainati che vengono assorbiti da quelli trainanti.
Come si legge nella guida pubblicata dall’Agenzia delle Entrate il 5 febbraio 2021, è inclusa fra gli interventi trainati anche la rimozione delle barriere architettoniche per favorire la mobilità delle persone portatrici di handicap in situazione di gravità e anche se effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021). Sempre fra gli interventi trainati rientra anche l’installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
Superbonus prorogato al 30 giugno 2022
Le novità introdotte dall’1 gennaio 2021, inoltre, estendono la possibilità di accedere al Superbonus per interventi su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà. Ma le variazioni più importanti e interessanti sono senza dubbio quelle relative alle tempistiche dei lavori e dunque alla possibilità di rientrare nel Superbonus 110.
Sempre nella guida aggiornata dell’Agenzia delle Entrate, si legge che per gli interventi sulle parti comuni dei condomini, nonché per gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP), per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.