Calcio, Lega pro: neve in campo, Mezzocorona sconfitto a tavolino

Il giudice sportivo accoglie il ricorso della Pro Patria: la società trentina fece di tutto per non disputare la partita contro i lombardi lo scorso 19 dicembre. Pronto il ricorso



TRENTO. Il Giudice Sportivo ci va pesante: il Mezzocorona incassa la sconfitta a tavolino (0 a 3) contro la Pro Patria. Secondo la giustizia sportiva di primo grado, dunque, la società rotaliana fece di tutto per non disputare la partita contro i lombardi lo scorso 19 dicembre. Adesso, dopo il ricorso del “Mezzo”, la “palla” passa alla Commissione Disciplinare.

A Busto Arsizio commentano che «giustizia è stata fatta», in Piana Rotaliana sono tranquilli, sicuri che il secondo (e ultimo grado) di giustizia sportiva ribalterà questa decisione.
La sentenza è lunga, dettagliata e condanna il Mezzocorona, accusato di comportamento antisportivo e di aver dolosamende non liberato il “Briamasco” dalla neve caduta sino a venerdì. Nella decisione del Giudice Sportivo si legge infatti che «l’arbitro, dopo aver constatato che sui teloni di protezione vi era “uno strato di neve quantificabile in 1 cm circa di spessore”, richiedeva più volte ai responsabili della società ospitante la rimozione dei teloni per poter esercitare il necessario controllo».

Sin qui tutto normale ma, il Giudice Sportivo, referto arbitrale alla mano, dichiara che «a tali reiterate richieste il dirigente della società ospitante (Fabrizio Brunialti, ndr) opponeva un persistente rifiuto» e che «dall’esame degli atti ufficiali risulta evidente che la gara in esame non è stata disputata non, come richiesto dal regolamento, per autonoma ed insindacabile decisione del direttore di gara sulla impraticabilità del terreno di gioco, quanto per impossibilità dello stesso di procedere alle necessarie valutazioni in tal senso».

Poi la “mazzata” finale: «Tale situazione è addebitabile esclusivamente alla responsabilità della società Mezzocorona che, con atteggiamento non collaborativo se non omissivo, non ottemperava alle ripetute richieste dell’arbitro. Le asserite avverse condizioni climatiche non costituiscono giustificazione per il comportamento della società ospitante, la quale sostanzialmente si è attribuita il diritto di decidere in ordine allo svolgimento della gara».













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