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Abolizione del roaming dentro l'Ue: ecco tutto quello che dovete sapere

Dal 15 giugno scatta una piccola "rivoluzione": i consigli del Centro di ricerca e tutela dei consumatori



TRENTO. Dal 15 giugno 2017 sarà infatti possibile utilizzare la propria offerta nazionale con i relativi minuti, SMS e traffico dati nei paesi esteri all'interno dell'Unione Europea senza che venga addebitato alcun costo aggiuntivo.

Partendo dal principio, cos'è il roaming? Si parla di roaming nel momento in cui non è possibile collegarsi alla rete telefonica del proprio operatore e dunque ci si connette dunque alla rete di un altro operatore. Questo può avvenire a livello nazionale per coloro che non dispongono di infrastrutture proprie, o comunque non diffuse, ma soprattutto all'estero, perché al di fuori del proprio paese il cellulare si connette automaticamente alla rete di un operatore del paese estero e per tale connessione gli operatori stipulano degli accordi con i relativi costi. Il Regolamento UE abolisce l'addebito di tali costi agli utenti, ma non prende in considerazione il roaming nazionale, bensì solo quello a livello estero purché all'interno dell'UE. È importante ricordare che chiamare verso l'estero dal proprio paese non ha nulla a che vedere con ciò, perché in tal caso si è collegati alla propria rete.

In quali Stati verrà applicato il Regolamento? Il Regolamento verrà applicato in tutti i 28 Stati membri così come alla Gran Bretagna, che ovviamente non garantisce certezze a causa della Brexit. Si aggiungono alla lista anche Norvegia, Islanda e Liechtenstein.

Possiamo dunque considerare i costi del roaming ormai un lontano ricordo? Non proprio, in quanto il Regolamento prevede due scenari con i quali sarebbe consentito agli operatori di addebitare dei costi per il roaming e che specifichiamo meglio di seguito: se il modello tariffario di un operatore venisse intaccato dall'abolizione delle tariffe di roaming, questo può ottenere dall'Autorità di Regolamentazione nazionale il permesso di riscuotere tariffe di roaming in determinate circostanze particolari; qualora l'utente dovesse infrangere la cosiddetta clausola di “fair use” durante il periodo di osservazione di quattro mesi previsto dal Regolamento stesso e non considerare l'avviso dell'operatore, il gestore può addebitare dei sovrapprezzi. La clausola prevede che nei quattro mesi non si possa trascorrere più tempo all'estero rispetto al proprio paese ed allo stesso tempo utilizzare di più il Piazza Raffaello Sanzio, 3 – 38122 Trento Tel. 0461/984751 Fax 0461/265699 info@centroconsumatori.tn.it www.centroconsumatori.tn.it proprio telefono all'estero, fatto salvo chi è in grado di poter dimostrare di avere uno stretto legame causato da motivi di studio, o di lavoro con il paese estero stesso. Con tale clausola viene dunque negata la possibilità di utilizzare in modo permanente una SIM estera. Fintantoché si trascorre più tempo nel proprio paese e si utilizza il telefono di più all'interno del proprio paese si può stare sicuramente tranquilli. È doveroso ricordare che è sufficiente anche una solo connessione al giorno presso il proprio paese per dimostrare che non ci si trova costantemente presso un paese estero.

Studio in Austria ed utilizzo frequentemente la mia SIM italiana durante la mia permanenza. Rischio di infrangere la clausola di “fair use”? Qualora il proprio gestore telefonico nei quattro mesi di osservazione abbia riscontrato delle anomalie, ovvero che l'utilizzo del telefono all'estero risulta particolarmente ingente, può inviarle un avviso informandola di ciò. Nel suo caso non ci sarebbero problemi in quanto sarebbe in grado di dimostrare che studia all'estero ed è pertanto ovvia la sua costante presenza presso il paese estero nonostante la residenza in Italia (così come nel caso in cui lavorasse in quel paese, o frequentasse un corso). In alternativa, ovvero se non fossero presenti tali condizioni, entro due settimane si ha l'obbligo di ripristinare il corretto utilizzo del telefono – in caso contrario verranno applicati i sovrapprezzi previsti.

Ho un pacchetto con GB illimitati inclusi; posso utilizzarli anche all'estero? L'operatore telefonico in questo caso può applicare un limite massimo di traffico dati “utilizzabile” all'estero e superato tale limite applicare i sovrapprezzi previsti dal Regolamento. L'eventuale limite DEVE però venire comunicato al consumatore così come dev'essere avvisato qualora venisse raggiunto il limite e partisse la navigazione a pagamento. Chi invece possiede un'offerta con minuti ed SMS illimitati dovrebbe poterne usufruire senza problemi anche all'interno dell'UE.

Fin qui tutto chiaro, ma sicuri non ci siano delle trappole? In prima linea bisogna assicurarsi che il paese di destinazione sia un Paese membro dell'UE, perché paesi come la Svizzera e la Turchia ovviamente non rientrano nel Regolamento. Anche eventuali crociere sono da considerarsi un discorso a parte in quanto in quel caso si parla di roaming marittimo attraverso una connessione satellitare che comporta costi elevati e non rientrano anch'esse nel Regolamento. Il CRTCU consiglia comunque di verificare che non restino attive le precedenti offerte per l'estero, le quali d'ora in avanti risulterebbero obsolete.

Dal 15 giugno quindi posso telefonare verso l'estero senza pagare alcun costo aggiuntivo? No, chiamare l'estero resta invariato. Il Regolamento abolisce i costi del roaming e, Piazza Raffaello Sanzio, 3 – 38122 Trento Tel. 0461/984751 Fax 0461/265699 info@centroconsumatori.tn.it www.centroconsumatori.tn.it essendo collegati alla propria rete quando si chiama o si inviano SMS verso l'estero, non rientra in questo ambito, pertanto, molto probabilmente, telefonare verso altri paesi resta poco conveniente. A chi mi posso rivolgere qualora il mio gestore non dovesse rispettare il Regolamento UE, o comunque non adottare tutto quanto previsto? In quel caso l'utente deve rivolgersi all'Autorità Garante, che nel nostro caso è l'AGCOM, ovvero l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Hanno loro il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Regolamento UE.













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