Ferito dal masso sul sentiero: «La Sat non è responsabile»
Il giudice ha respinto la richiesta di risarcimento di un turista romano: «Ambiente non governabile, non siamo su una strada»
TRENTO. La Sat, che in Trentino si occupa della manutenzione di migliaia di chilometri di sentieri alpini, non può essere ritenuta responsabile di un incidente avvenuto in un percorso montano inserito nell’apposito elenco della Provincia.
Lo stabilisce (o meglio: lo ribadisce) una sentenza del Tribunale di Trento, firmata dal giudice Adriana De Tommaso, a seguito di una richiesta di risarcimento del danno presentata da un turista romano di 48 anni. L’episodio finito al centro della causa civile è accaduto il 14 agosto del 2012 sul sentiero del Viel del Pan, nel comune di Canazei.
Quel giorno l’uomo, all’epoca dei fatti quarantaduenne, stava camminando in compagnia di alcuni famigliari. Ad un certo punto, dal versante sinistro della montagne, si staccarono alcune pietre: un masso centrò in pieno la gamba sinistra dell’escursionista, procurandogli una frattura. Da qui la causa e la richiesta di risarcimento del danno (quantificato in 95.851 euro, spese mediche escluse) promossa contro il Comune di Canazei e la Sat, quest’ultima difesa dall’avvocato Massimo Viola.
Secondo i legali del turista romano, il sentiero andava assimilato alle strade vicinali per le quali è stabilito, nel codice della strada, che i poteri dell’ente proprietario sono esercitati dal Comune, nel caso specifico Canazei, unitamente alla Sat.
Per il giudice, il sentiero dove si è verificato l’incidente (codificato come sentiero attrezzato E601), è pacificamente inserito nell’elenco dei sentieri previsto da una specifica legge provinciale e quindi sotto il controllo della Sat, in particolare della sezione dell’Alta Val di Fassa. Ragionamento, questo, che ha escluso quindi dal contenzioso il Comune di Canazei. La definizione di sentiero alpino, osserva il giudice, esclude, per le caratteristiche che questo ha, l’assimilazione alla strada vicinale e quindi non può essere soggetto al codice della strada. Con tutto ciò che comporta in termini giuridici e di responsabilità. I doveri della Sat, argomenta ancora il giudice accogliendo la tesi difensiva, attengono al controllo della praticabilità del sentiero, alla posa di segnavia e segnaletica adatta, alla manutenzione del fondo e delle eventuali attrezzature atte a facilitare il percorso e alla verifica delle buone condizioni di transito. . «Restano fuori dalla sfera di signoria del custode – il passaggio chiave della sentenza – le condizioni dell’ambiente circostante, le cui dimensioni e caratteristiche intrinseche sono del resto tali da sottrarsi al governo dell’uomo»