Omicidio Bellucci, sì all’associazione

Ammessa «Isolina» come parte civile: il femminicidio reato d’interesse collettivo



TRENTO. Se non è il primo caso a livello nazionale, è sicuramente uno dei primi. E la decisione è del giudice Carlo Ancona che ha ammesso l’associazione «Isolina» come parte civile nel procedimento contro Vittorio Ciccolini, accusato di aver ucciso l’estate scorsa la sua ex, Lucia Bellucci. Sulla richiesta dell’associazione in giudice si era riservato ma alla fine ha detto sì. E ha lungamente motivato la sua scelta. Partendo dal presupposto che l’uccisione di una donna (ora ricorre sempre più il termine «femminicidio») non riguarda solo le persone strettamente legate alla vittima, ma anche la collettività. E così il giudice scrive «delitti come quello per cui si procede sono non solo offensivi dell’interesse pubblico generale e dei soggetti privati lesi in particolare, ma costituiscono anche modalità di concreta espressione di una ormai diffusa forma di repressione violenta del rifiuto alla soggezione di genere, che come tale trascende l’interesse delle singole parti civili già costituite». Ricordiamo che sono già state ammesse come parti civili i genitori di Lucia, i fratelli, l’ex marito e il nuovo compagno della donna uccisa fra Campiglio e Pinzolo. Delitti come quello che si andrà a discutere il 23 gennaio, spiega ancora il giudice sciogliendo la riserva sull’ammissione come parte civile di «Isolina» «per le obiettive caratteristiche di ripetibilità ed esemplarità che contraddistingue i fatti di sangue che ne segnano le tappe, e quindi se non nella volontà dei singoli autori almeno nella rappresentazione collettiva della minaccia di cui si fa portatrice, all’instaurazione di un clima di intimidazione diffuso; la cui rimozione costituisce interesse collettivo, così come collettiva è la aspirazione alla liberazione dalla soggezione di genere, che costituisce in tale ottica momento presupposto e occasione di insorgenza delle condotte di violenta repressione».

E quindi così conclude: «da tale considerazione, nasce la legittimità ed anzi la necessità del riconoscimento di un interesse collettivo, nel senso che esso è autonomo e diverso da quello delle parti private direttamente interessate; con la conseguenza di dover riconoscere legittima la costituzione di un soggetto che si faccia suo portatore, con dispiegamento di una propria ed autonoma valutazione del processo e dei suoi esiti».

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