Anche se è “in bianco” la multa rimane efficace
La sentenza del giudice di pace. Una roveretana si era trovata sul cruscotto il foglietto senza firma del vigile né indicazione dell’infrazione contestata: «Poteva chiedere in ufficio»
Rovereto. Non c’è nulla di scandaloso, visto che la signora multata era in torto marcio. Nel senso che lei stessa non contesta affatto che la sua macchina, a Rovereto, fosse parcheggiata in un punto in cui la sosta è vietata. Ma il principio fissato dal giudice di pace roveretano, Paola Faccini, è comunque “eversivo” di ciò che chiunque ritiene pacifico. E che volendo, avrebbe anche le sue buone ragioni di esserlo. Secondo il giudice l’avviso lasciato sul cruscotto, quella che volgarmente si chiama “la multa”, non è di fatto nient’altro che il bonario avvertimento che si è iniziata una procedura amministrativa di sanzione. E quindi non ha alcuna rilevanza, ai fini della efficacia del verbale che lo seguirà se non si decide di pagare la sanzione ridotta, se sia compilato a regola d’arte o incompleto. Nemmeno se a mancare sono elementi essenziali.
La multa sul cruscotto
Nel caso specifico, la donna, m.v. si era trovata sul cruscotto il fin troppo noto foglietto con una sola indicazione: euro 28,70. non c’era l’indicazione della infrazione contestata (divieto si sosta) né la firma del vigile che ha rilevato la violazione. tanto che m.v. quando si è rivolta al tabaccaio lì vicino per pagare la multa, si è sentita spiegare che in quelle condizioni non era nemmeno possibile pagarla.
Decide di non pagare
E ovviamente non lo ha fatto. quanto poi le è arrivato a casa il verbale, lo ha impugnato contestando l’irregolarità dell’accertamento dell’infrazione. e a lume di naso, sembrerebbe anche difficile darle torto. l’indicazione dell’infrazione contestata e di chi l’ha rilevata sono il minimo necessario per avere la certezza che la multa è corretta e che ad elevarla è stato un vigile urbano. perché casi apparentemente assurdi di blocchetti per le multe affidati a figli e mogli, quando non addirittura a commercianti scocciati dal trovarsi le auto davanti al negozio, nella storia nazionale si sono verificati più di una volta. inoltre la regola dovrebbe essere che il cittadino sia messo nelle condizioni di difendersi, confutando la correttezza di quanto gli viene contestato. ma per farlo deve sapere almeno quale violazione gli viene attribuita, e da chi.
“Solo una comunicazione”
Per il giudice di pace, che si rifà alla giurisprudenza nazionale, non è così. l’avviso lasciato sul cruscotto è solo “strumento preventivo di razionalizzazione dell'attività amministrativa al fine di evitare costi ulteriori sia per il trasgressore sia per l'amministrazione”. e la sua irregolare compilazione non fa venir meno la validità dell’accertamento. solo un avviso con cui, bontà loro, i vigili ci avvertono che se non paghiamo 28,70 euro di sanzione ridotta senza sapere perché, finiremo per pagare la sanzione intera e le spese di notifica del verbale. «nello specifico, se la mancanza di dati sull'avviso lasciato al trasgressore è frutto di un difetto di attenzione dell'agente che non ha reso possibile il pagamento immediato della sanzione, non determina di per sé l'illegittimità del verbale. alla vista del biglietto di avviso, la ricorrente poteva infatti informarsi presso gli uffici della polizia per conoscere esattamente la violazione contestata e la sanzione da pagare».