Venti Comuni dell'Alto Adige da mercoledì in «zona rossa»: c’è anche Ortisei
Il governatore Kompatscher firma l’ordinanza: nei territori “rossi” coprifuoco dalle 20 alle 5, bar e ristoranti chiusi alle 18. E in tutto l’Alto Adige obbligo di mascherina Ffp2 sui mezzi pubblici
BOLZANO. Sono venti i Comuni dell’Alto Adige, tra cui anche Ortisei, che da mercoledì 24 novembre e fino al 7 dicembre saranno in zona rossa. Si tratta di Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva e Rio di Pusteria.
L’ordinanza è stata firmata in serata dal governatore altoatesino Arno Kompatscher dopo una giornata di consultazioni con il governo.
Superati in tutti questi Comuni i criteri che l’Azienda sanitaria altoatesina aveva individuato per la fiammata Covid in Alto Adige. Si tratta di: superamento del tasso di incidenza settimanale di 800 casi ogni 100.000 abitanti; copertura vaccinale inferiore al 70% della popolazione residente; il numero di persone attualmente positive al virus Covid deve superare le 5 unità all’interno del Comune.
Le disposizioni in tutta la Provincia.
Nell’ordinanza sono state fissate anche le disposizioni da applicare su tutto il territorio provinciale.
Anzitutto la conferma «dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e, in tutti i luoghi all'aperto, qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza interpersonale di 1 metro, e comunque in ogni caso di assembramento, e quindi ad esempio nei centri cittadini, nelle piazze, nei mercati, nelle file».
Sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani obbligo generalizzato a partire dai 6 anni di età di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina Ffp2 o equivalente.
Sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo, e locali simili, sia all’aperto che al chiuso.
Intensificazione dei controlli da parte dell’Ispettorato del lavoro provinciale in collaborazione con le forze dell’ordine attive sul territorio.
LE NORME IN «ZONA ROSSA».
Tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo non sono consentiti gli spostamenti all’interno o verso l’esterno del territorio comunale, salvo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di urgenza.
Per gli spostamenti consentiti tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo gli interessati hanno l’onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un’autodichiarazione.
È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria individuale all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell’attività motoria.
L’attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 20.00 e le ore 5.00.
È fatto obbligo di indossare sempre una mascherina FFP2 o equivalente nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e di indossare una mascherina di tipo chirurgico o superiore in tutti i luoghi all'aperto, qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza interpersonale di 1 metro, e comunque in ogni caso di assembramento, e quindi ad esempio nei centri cittadini, nelle piazze, nei mercati e nelle file.
COMMERCIO E SERVIZI
Vige in ogni caso, sia per i clienti che per il personale, l’obbligo generalizzato di indossare una mascherina FFP2 o equivalente all’interno degli esercizi commerciali.
Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente.
Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.
RISTORAZIONE
Le attività della ristorazione sono consentite con consumo seduti al tavolo, ad un massimo di quattro persone per tavolo, fino alle ore 18.00, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della suddetta legge provinciale.
EVENTI E SPETTACOLI
Sono sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, svolti nei luoghi chiusi, sia pubblici che privati.
Sono altresì sospese le prove e gli spettacoli di cori e bande, nonché gli spettacoli teatrali, le attività dei cinema, le conferenze e gli incontri analoghi in presenza.
Possono svolgersi gli eventi organizzati aperti al pubblico all’aperto in aree delimitate, nel rispetto delle misure di sicurezza e previa presentazione della certificazione verde.
I protocolli di sicurezza individuano misure di restrizione degli accessi, in modo che sia sempre possibile il rispetto continuativo della distanza interpersonale minima tra le persone e in modo che non si creino assembramenti.
SPORT
Sono sospese le attività di piscine e centri natatori nonché le attività al chiuso di palestre, centri fitness e centri sportivi comunque denominati, salvo per le palestre con presidio sanitario obbligatorio oppure eroganti prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o prestazioni riabilitative o terapeutiche, solo ed esclusivamente per tali prestazioni.
Gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale, nonché gli eventi e le competizioni sportive comparabili organizzati dalle unioni di associazioni sportive sono consentiti, comunque senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza.
Le sessioni di allenamento degli atleti e delle atlete partecipanti agli eventi e alle competizioni sportive consentiti sono ammesse senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza.
Le restanti competizioni sportive sono ammesse esclusivamente all’aperto e solo per lo sport individuale e non per lo sport di contatto e comunque non è consentito l’utilizzo di spogliatoi e docce, né la presenza di pubblico.
ECCO L'ORDINANZA
20211122 Ordinanza Presidenziale n 34 1 by Red Azione on Scribd