Veterinario aziendale, il Tar respinge il ricorso
TRENTO. «Non può essere condivisa un’interpretazione meramente letterale dell’articolo 4 della legge 3/2018, tale da comportare l’attribuzione esclusiva alla Federazione nazionale dei veterinari...
TRENTO. «Non può essere condivisa un’interpretazione meramente letterale dell’articolo 4 della legge 3/2018, tale da comportare l’attribuzione esclusiva alla Federazione nazionale dei veterinari della tenuta di qualsivoglia elenco, interpretazione dalla quale, nella tesi della ricorrente, discenderebbe l’illegittimità del regolamento provinciale». Con questa motivazione il Tar ha respinto il ricorso presentato dal comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani contro la figura del veterinario aziendale delineata dalla Provincia di Trento. I veterinari avevano sostenuto anche davanti ai giudici amministrativi anche la illegittimità costituzionale della legge provinciale 11 luglio 2017, la numero 7, legge sulla base della quale il regolamento era stato adottato. Un ragionamento che non è stato accolto dal Tar che ha sottolineato come «la legge provinciale numero 7/2017 non ha ecceduto i limiti della competenza legislativa provinciale concorrente e non è dato ravvisare, pertanto, alcun vulnus a competenze statali». Il ricorso è stato respinto e «alla riscontrata infondatezza del primo e del secondo motivo consegue il rigetto della domanda risarcitoria».