TURISMO

Tassa di soggiorno in Trentino, ecco tutte le regole

L'imposta varia da un minimo di 0,7 a un massimo di 1,3 euro a notte. Possibili aumenti fino a 2,5 euro su richiesta di Apt e Comunità di valle



TRENTO. Dal primo novembre 2015 per tutte le strutture turistiche del Trentino gestite in forma imprenditoriale, dagli hotel cinque stelle agli appartamenti-vacanza, si deve pagare l'imposta di soggiorno. Ieri infatti, con una delibera firmata dall'assessore al turismo Michele Dallapiccola e dopo l'accordo stipulato con le associazioni degli albergatori (Asat e Unat), la giunta provinciale ha deciso le modalità applicative dell'imposta approvando il relativo regolamento.

«Abbiamo spostato l'entrata in vigore dell'imposta a dopo l'estate - ha ribadito l'assessore Dallapiccola - per non farla pagare solo agli albergatori, visto che gli stessi non avrebbero potuto chiederla ai propri clienti: i cataloghi vacanza per l'estate 2015 erano già stati definiti e diffusi».

Il regolamento approvato ieri dalla giunta conferma l'impostazione già nota: il tributo varierà da un minimo di 0,70 euro a un massimo di 1,30 euro a notte, e per un numero massimo di dieci pernottamenti, a persona in base alla tipologia della struttura ricettiva. La misura dell'imposta potrà in ogni caso essere aumentata fino ad un massimo di 2,50 euro per pernottamento, se richiesto da Apt e Comunità di Valle.

I clienti degli alberghi a cinque stelle, quattro stelle superior e quattro stelle pagheranno 1,30 euro, mentre 1 euro sarà l'importo che verrà chiesto a quanti soggiorneranno negli alberghi a tre stelle superior e tre stelle; 0,70 euro negli alberghi di categoria inferiore, nelle strutture extra-alberghiere (affittacamere, esercizi rurali, b&b, case e appartamenti per vacanza, ostelli per la gioventù, case per ferie e alberghi diffusi), nei campeggi, negli agriturismi ed anche nei rifugi escursionistici.

Da ricordare, in particolare, che l'imposta di soggiorno riguarda anche tutti gli appartamenti utilizzati a scopo imprenditoriale, esclusi dunque solo quelli privati, e che per chi omette la r comunicazione al comune di appartenenza è stata inasprita la sanzione (fino a 600 euro). Il regolamento esenta dal pagamento dell'imposta i turisti in terapia, gli accompagnatori dei pazienti ricoverati nelle strutture sanitarie pubbliche e private della provincia ma non quanti ricevono terapie presso gli stabilimenti termali.













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