Protezione internazionale due “no” dalla Cassazione
Ricorsi rigettati. Un cittadino del Gambia era scappato perché minacciato di morte dalla famiglia e militante dell’opposizione, uno del Mali invece perché temeva di finire in cella dopo un incidente
Trento. Il primo è scappato dalla regione del West Coast, in Gambia. Il secondo dal Mali. Entrambi, dopo un viaggio lunghissimo, sono arrivati in Trentino e qui hanno presentato domanda di protezione internazionale e umanitaria. Ma per entrambi la risposta è stata negativa. Ed è stata confermata anche dalla corte di Cassazione alle quale gli avvocati dei due stranieri si erano rivolti.
Il gambiano aveva motivato la sua richiesta di protezione internazionale con il fatto che era dovuto scappare dal suo Paese di origine per ragioni che risiedono nel suo vissuto personale. In particolare aveva spiegato come fosse stato allontanato dalla sua famiglia di origine per essersi opposto alle seconde nozze di suo padre e per questo era stato minacciato di morte. Ma non solo. Ha anche motivato la sua richiesta spiegando di essere un militante politico di uno dei partiti di opposizione e quindi, temendo di essere perseguitato, era fuggito. Per la Cassazione il ricorso è da rigettare perché la corte d’appello a ritenuto non credibile quanto raccontato dall’uomo. E poi «è stata comunque esclusa sulla base delle informazioni aggiornate, menzionate nella motivazione, acquisite sulla situazione del Paese d'origine del richiedente, dalle quali risultava l'assenza di conflitti in quella regione, invocando invece il ricorrente, a sostegno della situazione di violenza indiscriminata del Paese di provenienza, documentazione generica». Il secondo ricorso riguardava un cittadino del Mali che aveva spiegato di esser stato cacciato di casa dalla sua matrigna di temere di andare in carcere per un incidente stradale da lui provocato e per la situazione di instabilità presente nel Paese. Ricorso rigettato dalla Cassazione: i giudici di merito, si legge in sentenza, avevano esaminato la domanda, sono state indicate le fonti informative assunte per valutare le condizioni di sicurezza del Paese di provenienza. «Il terzo motivo, che denuncia violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, è inammissibile, risolvendosi nella richiesta revisione di incensurabili apprezzamenti di fatto, inerenti alla valutazione dei profili di vulnerabilità personale concernenti la protezione umanitaria».