Poliziotto «arrogante» trasferito d’imperio

Ricorso al Tar dell’agente sulla decisione del ministero, ma i giudici danno ragione a Roma. Ma forse la destinazione potrebbe essere meno lontana



TRENTO. Spostato da Trento a Mantova per «motivi di opportunità e incompatibilità». La decisione del ministero dell’interno non è piaciuta ad un poliziotto in servizio a Trento che ha impugnato il decreto davanti ai giudici del Tar. I quali gli danno ragione a metà. Cioè considerano che la destinazione finale - ossia Mantova - debba essere valutata per verificare che non sia «punitiva», ossia se ci sia una sede più vicina dove possa essere spostato l’agente. Ma sul trasferimento in sè danno ragione al ministero.

Il decreto, firmato dal capo della polizia, parte da un episodio anche se poi si collega ad altri. L’episodio in questione vede il poliziotto - al volante di un’auto - fermato da una pattuglia di carabinieri per un controllo stradale. E qui avrebbe avuto «un comportamento arrogante e irriverente e si sarebbe rifiutato di sottoporsi al test alcolemico , pur apparendo in stato di alterazione alcolica» come viene scritto nella sentenza non definitiva emessa mercoledì dai giudici amministrativi. Che prosegue: «Inoltre, tale episodio si iscriverebbe in una serie di precedenti altri episodi di condotte poco rispettose nei confronti di colleghi e di altri appartenenti alle Forze dell’ordine. Per tali comportamenti – come viene rilevato nell’atto impugnato – egli è già stato sanzionato con nove provvedimenti disciplinari e tutto ciò avrebbero contribuito a ledere l’immagine ed il prestigio dell’Amministrazione di appartenenza». Viene anche sottolineato come il poliziotto fosse stato assolto per il rifiuto davanti all’etilometro dato che sarebbe stata dimostrata la sua incapacità a soffiare nello strumento per problemi respiratori «ma non si mette in dubbio - proseguono i giudici - che l’atteggiamento del ricorrente sia stato quello riferito dai carabinieri e che l’apparecchio abbia comunque riscontrato un’intossicazione alcolica». E quindi «l’irrilevanza penale dell’accaduto non significa necessariamente anche l’irrilevanza disciplinare». E quindi anche alla luce degli altri provvedimenti disciplinari «la situazione descritta nel provvedimento appare sufficiente a giustificare l’adozione del provvedimento di trasferimento, in quanto i comportamenti ripetutamente assunti da parte del ricorrente nella località trentina sono effettivamente ed oggettivamente idonei a ledere l’immagine ed il prestigio del Corpo di appartenenza». Rifiutato questa parte del ricorso, viene accolta la seconda sulla destinazione. E i giudici del Tar chiedono al ministero «chiarimenti sulle ragioni organizzative, o diverse, per cui non sia stata scelta una sede meno lontana di Mantova». Motivazioni che dovranno arrivare in sessanta giorni.

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