il caso

Gli impianti di risalita non devono pagare l’Ici

La commissione tributaria ha accolto i ricorsi presentati dalle funivie di Campiglio e Pinzolo: sono mezzi di trasporto. Tassati bar e negozi



TRENTO. Niente Ici per gli impianti di risalita. Così ha deciso la commissione tributaria di primo grado che ha accolto due distinti ricorsi delle funivie di Madonna di Campiglio e di quelle di Pinzolo. Identico il ragionamento seguito: tutti gli impianti hanno uno stretto collegamento funzionale con l’attività di trasporto e quindi restano esenti (infatti già lo erano in passato) dal pagamento della tassa sugli immobili. Il punto di partenza di questa vicenda lo troviamo negli uffici del Catasto (in questo caso si tratta di quelli di Tione) che lo scorso anno cambia la rendita catastale che interessa gli immobili degli impianti di risalita. Prima impianti e pertinenze tecniche rientravano nella categoria «E/I, stazioni per servizi di trasporto terrestri marittimi e aerei», con relativa e specifica esenzione, per passare quindi alla D/8. Una decisione che aveva fatto scattare il ricorso.

Per la società di Madonna di Campiglio, infatti, c’era carenza di motivazione dell’avviso di accertamento e revisione del classamento catastale. Carenza che è stata riscontrata anche dalla Commissione tributaria visto che il ricorso, come quello proposto dagli impianti di risalita di Pinzolo, è stato accolto annullando quindi gli atti del Catasto che erano stati impugnati. Catasto che aveva «resistito» sottolineando come gli impianti di risalita abbiano natura imprenditoriale e non rispondano quindi ad un interesse di natura pubblica. Argomentata la sentenza della commissione (Serao presidente, Mottes relatore e Morizzo giudice) che fa riferimento a regolamenti, decreti legge. Partendo dal 2006 quando è stato deciso che gli immobili della categoria «E» hanno del corso del tempo cambiato fisionomia con spazi non utilizzati per il trasporto come negozi, bar, ristoranti, uffici e si è deciso di correggere la prassi catastale che ne indicava l’esenzione.

Esaminata la normativa di riferimento il collegio ha accolto il ricorso perché nella categoria che è esente dal pagamento dell’Ici «rientrino tutti gli impianti che abbiano uno stretto rapporto funzionale con l’attività propriamente di trasporto: sicuramente le stazioni di partenza e di arrivo, i piloni, le centraline, i locali destinati alle biglietterie e i piazzali di accesso e le relativa pertinenze. Non rientrano il bar, il negozietto di souvenir, il fotografo e quindi le unità abitative e attività collaterali che traggono il sostentamento principalmente dall’esistenza degli impianti di risalita ma che potrebbero anche esistere senza perché dotati di una loro autonomia redittuale». E quindi il ricorso di Madonna di Campiglio come quello di Pinzolo sono stati accolti e gli atti del Catasto di conseguenza annullati.













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