la nuova ordinanza

Trentino in zona rossa: vietate le visite a familiari e amici ma si può fare sport pedalando anche in un altro Comune

Ecco le principali misure che entrano in vigore da lunedì 15 marzo: si esce di casa solo per motivi di lavoro, salute o per fare la spesa

LA ZONA ROSSA: l'annuncio da parte del presidente Fugatti

BOLZANO:  L'ordinanza in Alto Adige (zona arancione)

LA SCHEDA: come si vive in zona rossa



TRENTO. Il Trentino è ufficialmente in zona rossa, come stabilito dal decreto legge approvato dal governo Draghi. Ecco le misure principali, inserite nell'ordinanza firmata dal presidente della Provincia Fugatti, che riguardano le nuove restrizioni in vigore a partire dal 15 marzo.

 

Spostamenti personali

È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute. E’ sempre possibile spostarsi per recarsi presso le attività e i servizi non sospesi. Laddove all’interno del proprio Comune non vi sia la disponibilità di tali attività e/o servizi, è possibile recarsi presso altro Comune contiguo o, in mancanza dell’attività o del servizio in un comune contiguo, nel comune più vicino (compreso il capoluogo di Provincia); tale possibilità di scelta può derivare anche da motivi di maggiore convenienza economica. È altresì consentito recarsi presso le chiese/luoghi di culto poste anche in comuni differenti dal proprio, laddove queste siano abitualmente frequentate e al fine di partecipare alle funzioni religiose. E’ sempre vietato lo spostamento verso altra abitazione privata abitata, salvo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Sono sempre consentiti, all’interno del territorio provinciale, gli spostamenti necessari alla coltivazione del terreno per uso agricolo, anche per autoconsumo (compresa la produzione di legna).

 

 

Attività motoria

Dalle ore 5 alle 22, è consentito svolgere attività motoria in prossimità della propria abitazione da intendersi entro un massimo di tolleranza di 60 minuti dal momento in cui si esce dalla medesima abitazione. E’ necessario rispettare il distanziamento di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di mascherina a protezione delle vie respiratorie.

 

Attività sportiva

Dalle ore 5 alle 22, è consentito svolgere l'attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, in forma individuale e all'aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Sono sospese l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere presso centri e circoli sportivi sia all’aperto che al chiuso. Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dal CIP. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.

 

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La nuova stretta decisa con un decreto legge e' in vigore dal 15 marzo

 

 

Attività di servizi di ristorazione

Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione di mense e catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti. L’asporto è consentito fino alle ore 22, ad eccezione dei bar e altri esercizi simili senza cucina (codice Ateco 56.3) per i quali l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18:00. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

 

Attività commerciali

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per la vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23. Restano chiusi le attività nei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie. Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli genere alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.

 

Attività inerenti i servizi alla persona

Sono consentiti solamente le attività inerenti servizi alla persona di cui allegato 24 del Dpcm 2 marzo 2021, ossia: - lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia; - Attività delle lavanderie industriali; - altre lavanderie, tintorie; - servizi di pompe funebri e attività connesse.

 

Istituzioni scolastiche

Sono sospese le attività dei servizi educativi dell’infanzia, mentre le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta la possibilità di svolgere attività in presenza per laboratori o per esigenze degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

 

Università e istituti di alta formazione

È sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza e quant’altro previsto dall’art. 44 del Dpcm 2 marzo 2021.

 

Musei, altri istituti e luoghi della cultura, spettacoli aperti al pubblico

Restano sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico di musei e altri luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all’aperto.

 

Ulteriori attività che continuano ad essere sospese anche in zona rossa

Restano sospese tutte le altre attività già sospese in zona gialla/arancione (ad es. palestre, piscine, sale giochi, discoteche, sale scommesse, centri sociali/culturali/ricreativi, convegni, congressi, feste ecc.), con le relative disposizioni di cui al Dpcm 2 marzo 2021.

 

 

 

 













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