Si rompe una caviglia cadendo sulla strada dissestata, il Comune deve pagare
La sentenza del giudice riconosce la responsabilità di un'amministrazione pubblica della Vallagarina. Il risarcimento fissato in 14.736 euro
ROVERETO. Se si inciampa su un manto stradale dissestato, la responsabilità è del Comune, cioè di chi dovrebbe avere cura di mantenere la strada in condizioni di normale e sicura fruibilità . Lo ha sancito la sentenza del giudice Fabio Peloso. Il Comune, dice il giudice, è “custode” delle strade di cui è proprietario e quindi risponde dei danni provocati a terzi dal “suo” bene a meno che non possa provare che l’incidente è avvenuto per cause completamente diverse, imprevedibili e inevitabili: quello che in giurisprudenza si chiama “caso fortuito”.
Nel caso specifico una donna, uscita dalla propria abitazione, per raggiungere l’auto parcheggiata poco lontano doveva percorrere una strada secondaria, in un Comune della Vallagarina. Strada che dopo dei lavori, era stata riaperta malgrado non fosse stata ripavimentata per la parte danneggiata, e quindi risultava sconnessa e piena di ghiaia e ciottoli.
La donna era scivolata rompendosi malamente una caviglia. Per il giudice le cose da accertare sono solo gli elementi di fatto: che la caduta sia avvenuta in quel luogo; che la frattura sia conseguenza della caduta; che la strada sia di proprietà comunale.
I soccorritori, chiamati a testimoniare, hanno confermato in tutto la ricostruzione della donna e nemmeno il Comune ha negato che la strada fosse sua. Più complicato quantificare il danno, ma da questo punto di vista è risultata decisiva la perizia medica che ha quantificato durata della malattia e danno permanente, sia pure limitato.
Considerando il danno complessivo quantificabile in 22.104 euro, il giudice Peloso ha quindi condannato il Comune a risarcirlo per due terzi: 14.736 euro. L’altro terzo va in conto alla "sbadataggine" della danneggiata. Interamente a carico dell’ente pubblico invece le spese di giudizio: altri 4.835 euro.