La pandemia

In Alto Adige è il giorno della zona rossa: restrizioni speciali (e coprifuoco) in 20 Comuni

Da oggi misure d’emergenza decise dal governatore Arno Kompatscher per porre un freno alla quarta ondata Covid. Su tutto il territorio provinciale mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici e mascherine nelle piazze e dove c’è assembramento



TRENTO. La quarta ondata Covid si abbatte sull’Alto Adige con forza ed allora in 20 Comuni da oggi, mercoledì 24 novembre, scatta la “zona rossa”. L’Alto Adige è il primo territorio italiano ad istituire nuove misure d’emergenza, grazie ad una ordinanza del governatore Arno Kompatscher che nei giorni scorsi ha avuto il via libera da Roma per misure più restrittive rispetto alla normativa nazionale.

Tra i venti Comuni c’è anche Ortisei. Ecco la lista: Rodengo, San Pancrazio, Caines, Vandoies, Ultimo, Martello, Castelbello Ciardes, Naz-Sciaves, Senales, Plaus, Castelrotto, Marlengo, Laion, Postal, Ortisei, Moso in Passiria, Funes, Santa Cristina Valgardena, Rasun Anterselva e Rio di Pusteria.

Sono stati lo stesso Kompatscher e l’assessore provinciale alla salute Thomas Widmann a spiegare il perché di queste nuove misure.

L’incidenza settimanale provinciale attualmente risulta paragonabile a quella di Germania o Svizzera, con importanti variazioni tra i singoli Comuni. Il dato è di 430 casi per 100.000 abitanti nella media settimanale, mentre alcuni Comuni hanno raggiunto valori sensibilmente più alti che si affiancano ad un tasso di vaccinazione inferiore.

«Un lockdown generalizzato, come in Austria, comporterebbe enormi costi e restrizioni alla libertà e deve rimanere un rimedio estremo in casi di assoluta emergenza, per evitare il collasso imminente del sistema sanitario», spiega Widmann.

  • Ortisei
  • Funes
  • Castelrotto
  • Laion
  • Caines
  • Castelbello Ciardes
  • Marlengo
  • Martello
  • Moso in Passiria
  • Naz Sciaves
  • Senales
  • Plaus
  • Postal
  • Rasun Anterselva
  • Rio di Pusteria
  • Santa Cristina Valgardena
  • Rodengo
  • San Pancrazio
  • Ultimo
  • Vandoies

Alto Adige, ecco i 20 Comuni rossi da mercoledì 24 novembre

Nuova ordinanza del governatore Arno Kompatscher: venti Comuni dell'Alto Adige in "zona rossa" per evitare l'ulteriore diffondersi del virus che in provincia di Bolzano è tornato a colpire duramente (foto da Wikipedia) - LEGGI L'ARTICOLO

«Crediamo che con lo sforzo di tutti attraverso le vaccinazioni e con il rispetto delle regole potremo evitare ulteriori misure. Dovremo valutare, di volta in volta, l’evoluzione dei dati per adottare le misure più adeguate. Salutiamo con grande favore - spiega Arno Kompatscher - il fatto che il Governo ha deciso che la dose booster possa essere effettuata già dopo 5 mesi della vaccinazione. Auspichiamo altresì l’introduzione del Super Green Pass solo per persone vaccinate o guarite allo scopo di garantire la libertà di movimento anche in base alle attese della maggioranza della popolazione. Speriamo che i 14 giorni previsti per l’adozione di queste misure più severe, nei nostri 20 Comuni, siano sufficienti a ridurre la curva dei contagi, per evitare un lockdown generalizzato, proteggere le strutture sanitarie dalla quarta ondata e garantire il mantenimento delle attività economiche e sociali durante i prossimi mesi invernali».

Nell’ordinanza sono state fissate anche le disposizioni da applicare su tutto il territorio provinciale.

Anzitutto la conferma «dell’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e, in tutti i luoghi all'aperto, qualora non sia possibile mantenere  costantemente la distanza interpersonale di 1 metro, e comunque in ogni caso di assembramento, e quindi ad esempio nei centri cittadini, nelle piazze, nei mercati, nelle file».

Sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani obbligo generalizzato a partire dai 6 anni di età di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina Ffp2 o equivalente.

Sospese le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo, e locali simili, sia all’aperto che al chiuso.

Intensificazione dei controlli da parte dell’Ispettorato del lavoro provinciale in collaborazione con le forze dell’ordine attive sul territorio.

LE NORME IN «ZONA ROSSA».

Superati in tutti questi Comuni i criteri che l’Azienda sanitaria altoatesina aveva individuato per la fiammata Covid in Alto Adige. Si tratta di: superamento del tasso di incidenza settimanale di 800 casi ogni 100.000 abitanti; copertura vaccinale inferiore al 70% della popolazione residente; il numero di persone attualmente positive al virus Covid deve superare le 5 unità all’interno del Comune.

Tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo non sono consentiti gli spostamenti all’interno o verso l’esterno del territorio comunale, salvo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di urgenza.

Per gli spostamenti consentiti tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo gli interessati hanno l’onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un’autodichiarazione.

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria individuale all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell’attività motoria.

L’attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 20.00 e le ore 5.00.

È fatto obbligo di indossare sempre una mascherina FFP2 o equivalente nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e di indossare una mascherina di tipo chirurgico o superiore in tutti i luoghi all'aperto, qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza interpersonale di 1 metro, e comunque in ogni caso di assembramento, e quindi ad esempio nei centri cittadini, nelle piazze, nei mercati e nelle file.

COMMERCIO E SERVIZI

Vige in ogni caso, sia per i clienti che per il personale, l’obbligo generalizzato di indossare una mascherina FFP2 o equivalente all’interno degli esercizi commerciali.

Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente.

Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

RISTORAZIONE

Le attività della ristorazione sono consentite con consumo seduti al tavolo, ad un massimo di quattro persone per tavolo, fino alle ore 18.00, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della suddetta legge provinciale.

EVENTI E SPETTACOLI

Sono sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, svolti nei luoghi chiusi, sia pubblici che privati.

Sono altresì sospese le prove e gli spettacoli di cori e bande, nonché gli spettacoli teatrali, le attività dei cinema, le conferenze e gli incontri analoghi in presenza.

Possono svolgersi gli eventi organizzati aperti al pubblico all’aperto in aree delimitate, nel rispetto delle misure di sicurezza e previa presentazione della certificazione verde.

I protocolli di sicurezza individuano misure di restrizione degli accessi, in modo che sia sempre possibile il rispetto continuativo della distanza interpersonale minima tra le persone e in modo che non si creino assembramenti.

SPORT

Sono sospese le attività di piscine e centri natatori nonché le attività al chiuso di palestre, centri fitness e centri sportivi comunque denominati, salvo per le palestre con presidio sanitario obbligatorio oppure eroganti prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o prestazioni riabilitative o terapeutiche, solo ed esclusivamente per tali prestazioni.

Gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale, nonché gli eventi e le competizioni sportive comparabili organizzati dalle unioni di associazioni sportive sono consentiti, comunque senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza.

Le sessioni di allenamento degli atleti e delle atlete partecipanti agli eventi e alle competizioni sportive consentiti sono ammesse senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza.

Le restanti competizioni sportive sono ammesse esclusivamente all’aperto e solo per lo sport individuale e non per lo sport di contatto e comunque non è consentito l’utilizzo di spogliatoi e docce, né la presenza di pubblico.













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