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Altri 16 Comuni altoatesini in “zona rossa”: l'ordinanza di Kompatscher

Le restrizioni inizieranno nella notte fra il 28 e il 29 novembre per terminare il 5 dicembre 



BOLZANO. Altri sedici comuni altoatesini sono stati dichiarati “zona rossa” dalla nuova ordinanza del presidente della Provincia Kompatscher.

Si tratta di Monguelfo-Tesido, Villandro, Prato allo Stelvio, Laces, Lasa, Tirolo, Campo Tures, Selva dei Molini, Perca, San Martino in Passiria, Selva di Valgardena, Fiè allo Sciliar, Valle Aurina, Cermes, Gais e Malles.

L’ordinanza entrerà in vigore nella notte tra domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre. E saranno valide fino al 5 dicembre.

I sedici Comuni vanno ad aggiungersi ai 20 già dichiarati “zona rossa”.

Ecco le regole che si applicano a questi territori.

Coprifuoco. Tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo non sono consentiti gli spostamenti all’interno o verso l’esterno del territorio comunale, salvo per comprovate esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di urgenza. Per gli spostamenti consentiti tra le ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno successivo gli interessati hanno l’onere di comprovare la sussistenza delle situazioni che consentono lo spostamento con la presentazione di un’autodichiarazione.

Sport. È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria individuale all’aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie nell’attività motoria. L’attività sportiva o motoria non è consentita tra le ore 20.00 e le ore 5.00.

Mascherina. È fatto obbligo di indossare sempre una mascherina FFP2 o equivalente nei luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione privata e di indossare una mascherina di tipo chirurgico o superiore in tutti i luoghi all'aperto, qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza interpersonale di 1 metro, e comunque in ogni caso di assembramento, e quindi ad esempio nei centri cittadini, nelle piazze, nei mercati e nelle file. 

Commercio e servizi.  Vige in ogni caso, sia per i clienti che per il personale, l’obbligo generalizzato di indossare una mascherina FFP2 o equivalente all’interno degli esercizi commerciali. Nei locali delle attività consentite è ammesso un numero di persone pari a 1 cliente ogni 10 mq, salvo nei negozi di superficie inferiore a 20 mq, nei quali sono ammessi al massimo 2 clienti contemporaneamente. Si deve inoltre garantire, oltre alla distanza interpersonale di almeno 1 metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Ristorazione. Le attività della ristorazione sono consentite con consumo seduti al tavolo, ad un massimo di quattro persone per tavolo, fino alle ore 18.00, nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’allegato A della suddetta legge provinciale.

Eventi.  Sono sospesi tutti gli eventi organizzati aperti al pubblico di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, svolti nei luoghi chiusi, sia pubblici che privati. Sono altresì sospese le prove e gli spettacoli di cori e bande, nonché gli spettacoli teatrali, le attività dei cinema, le conferenze e gli incontri analoghi in presenza. Possono svolgersi gli eventi organizzati aperti al pubblico all’aperto in aree delimitate, nel rispetto delle misure di sicurezza e previa presentazione della certificazione verde. I protocolli di sicurezza individuano misure di restrizione degli accessi, in modo che sia sempre possibile il rispetto continuativo della distanza interpersonale minima tra le persone e in modo che non si creino assembramenti.

L'ordinanza by Mara Deimichei on Scribd

Sport. Sono sospese le attività di piscine e centri natatori nonché le attività al chiuso di palestre, centri fitness e centri sportivi comunque denominati, salvo per le palestre con presidio sanitario obbligatorio oppure eroganti prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza o prestazioni riabilitative o terapeutiche, solo ed esclusivamente per tali prestazioni. Gli eventi e le competizioni sportive di interesse nazionale e internazionale, nonché gli eventi e le competizioni sportive comparabili organizzati dalle unioni di associazioni sportive sono consentiti, comunque senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza.

Le sessioni di allenamento degli atleti e delle atlete partecipanti agli eventi e alle competizioni sportive consentiti sono ammesse senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli di sicurezza della federazione sportiva di competenza. Le restanti competizioni sportive sono ammesse esclusivamente all’aperto e solo per lo sport individuale e non per lo sport di contatto e comunque non è consentito l’utilizzo di spogliatoi e docce, né la presenza di pubblico













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