La guerra dei pannoloni arriva davanti al Tar
Contestata l’aggiudicazione della fornitura dei dispositivi per l’incontinenza da parte dell’Azienda sanitaria: 3 lotti da 500 mila euro. Accolta la sospensiva
TRENTO. Contenzioso davanti al Tar per la fornitura dei dispositivi per il trattamento dell'incontinenza e articoli sanitari generici per all'Azienda sanitaria trentina. Un bando valido per tre anni e dal valore complessivo di poco meno di un milione e mezzo di euro, ossia tre lotti da 498 mila euro. A chiedere l’annullamento della delibera che ha aggiudicato il bando, è stata la ditta Frater che si è classificata seconda e quindi il ricorso è contro l’azienda che è risultata vincitrice (la Sentex) e contro la stessa Azienda sanitaria. I giudici amministrativi entreranno nel merito della questione nella prossima udienza ma hanno già deciso sulla richiesta di sospensiva dell’efficacia dell’affidamento del servizio. E hanno dato ragione alla Frater. Ma vediamo di cosa si tratta. Il punto di partenza è l’aggiudicazione definitiva del primo lotto per la fornitura dei dispositivi per l’incontinenza alla Santex. La Frater, però ha impugnato il provvedimento sottolieando come uno degli articoli del lotto presentato dalla ditta concorrente (i pannoloni per adulti misura piccola) non ha una delle caratteristiche tecniche richieste dal capitolato. In particolare una capacità d’assorbimento inferiore. La replica dell’Azienda sanitaria è stata che si trattava di un refuso, ossia che quell’articolo non sarebbe comunque stato utilizzato. Ma questo per i giudici del tribunale amministrativo regionale, non è sufficiente. «Nel corso della procedura la stazione appaltante (ossia l’Apss) - si legge nell’ordinanza - non ha effettuato alcuna rettifica delle disposizioni del bando informando che non vi era più alcuna necessità di provvedere alla fornitura per il lotto 1 dei 14.000 pannoloni di misura piccola». Non solo. I giudici sottolineano come «le norme di gara sembrerebbero univoche nel prevedere l’esclusione in caso di non rispetto dei “requisiti minimi previsti dal capitolato” all’evidente fine di consentire che la valutazione potesse comparare prodotti con caratteristiche tecniche minime uniformi e pre-individuate perché ritenute indispensabili al momento dell’indizione della gara. Non parrebbe nemmeno che le norme di gara consentissero alla commissione tecnica di formulare un giudizio di sufficienza di un prodotto che non presentava una delle caratteristiche tecniche minime di adeguatezza stabilite nel bando, e neppure un giudizio di irrilevanza dello stesso prodotto per un asserito non utilizzo». Da questo ragionamento nasce il conseguente accoglimento della misura cautelare e la questione viene rimandata all’udienza del 10 luglio prossimo. Condannate sia l’Apss che la Santex al pagamento dello spese sostenute dalla ricorrente fissate a 2 mila euro.