Animali, beni di consumo Ok al risarcimento se “difettati” 

Una sentenza della Cassazione li equipara ad oggetti con vizi di fabbricazione Per evitare di acquistare cuccioli malati, meglio rivolgersi ad allevamenti o canili


di Ivana Sandri


TRENTO. Se ve ne fosse ancora bisogno, è stata scritta un'ulteriore pagina a conferma della distanza fra la percezione dei pet nella nostra società e le leggi di essi trattano. Da una parte cani, gatti & co vengono ormai considerati membri della famiglia, cui vengono prodigati affetto e attenzioni, al punto da rappresentare un target di forte interesse per le aziende del settore e spingere l'economia anche in momenti di defaillance, dall'altra per il codice civile altro non sono che oggetti, merci vendibili e acquistabili, che devono venir regolati secondo le regole mercantili. È recente il comunicato del Centro di Ricerca di Tutela dei Consumatori e Utenti, che riporta una sentenza della Cassazione depositata a fine settembre secondo cui "l'animale domestico è un bene di consumo e si applica il Codice del consumo". Attraverso un iter argomentativo accurato, che considera gli animali dei beni in senso giuridico, mentre chi li acquista dei consumatori e chi li cede nell'esercizio del commercio dei venditori, la Corte è giunta a questa decisione, esaminando il caso di un cane di razza che oltre un anno dopo la vendita era risultato affetto da una grave cardiopatia congenita. Dopo aver inutilmente richiesto al venditore una parziale restituzione del prezzo pagato e il risarcimento del danno patito, ed aver visto respinta la sua istanza sia in primo grado che in appello, l'acquirente aveva presentato ricorso in Cassazione, in forza degli artt. 128 ss e 132 ss del Codice di Consumo, dove il termine per la denuncia dei vizi dei beni di consumo è fissato in due mesi dalla scoperta del "difetto", ottenendo una sentenza favorevole.

Interessante notare che la malattia viene considerata un "vizio" al pari di qualsiasi difetto di fabbricazione e, quindi, si può opporre al venditore entro i due anni dall'acquisto della "merce"difettosa. Una malattia preesistente alla vendita potrebbe anche consentire la risoluzione del contratto, portando alla restituzione del prezzo pagato, e alla riconsegna del bene difettato, cioè del cucciolo malato. Sperando che siano pochi quelli disposti a disfarsi del proprio animale, ricordiamo che per non rischiare "pacchi" non è il caso di fare acquisti via Internet o nelle piazzole delle autostrade. Gli unici canali affidabili sono gli allevatori cui sono visibili i genitori dei cuccioli e che rilasciano regolare documentazione (a fronte di un prezzo d'acquisto talvolta anche elevato) o, meglio ancora per noi, le associazioni riconosciute ocanili e gattili in cui gli animali non si prendono a scatola chiusa, ma dopo averli conosciuti e aver creato un rapporto di fiducia e amicizia.















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